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  » DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Come ogni anno è in corso il termine per  la compilazione delle Dichiarazioni dei redditi.   


Tutti coloro che hanno redditi di lavoro dipendente o pensione oltre a redditi di terreni e fabbricati, redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva potranno utilizzare il modello 730/2009 che è  più semplificato  e in più sarà il datore di lavoro a eseguire i vari conguagli a debito o a credito nei confronti dello stato che si evidenzieranno nella dichiarazione.


Coloro che non hanno i requisiti sopra esposti saranno tenuti a presentare il modello Unico/2009.


Questo modello raggruppa più dichiarazioni: Redditi e IVA. Da quest’anno la novità è che per quanto riguarda l’IRAP verrà compilato un modello separato.


Anche quest’anno tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto 2009 devono essere eseguiti entro il 16 giugno.  I contribuenti possono scegliere di versare le imposte dovute  nel periodo dal 17 giugno al 16 luglio 2009 applicando sulle somme da versare una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse.


 I contribuenti che non hanno effettuato il versamento dell’Iva entro il 16 marzo, lo potranno eseguire all’interno della dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva alla scadenza.


 Tra i contributi dovuti c’è anche l’Irap , che  le imprese e cooperative agricole liquideranno anche per quest’anno nella misura dell’1,9%. Per alcune attività agricole in particolare: allevamento di animali esercitato con terreni insufficienti, l’agriturismo, le coltivazioni in serra che eccedono il secondo piano produttivo, le attività connesse non comprese nel reddito agrario, l’Irap verrà calcolata con l’aliquota ordinaria pari al 3,90%.


Per l’imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, non vanno effettuati i versamenti delle singole imposte o addizionali che non superano ciascuno € 12,00, mentre per l’IRAP e IVA il versamento minimo è pari a € 10,33.


Ricordiamo che i contribuenti titolari  di partita IVA devono effettuare i versamenti delle  imposte mediante  Modello F24 telematico.


Dal 2007 è stato introdotto oltre al pagamento dell’addizionale regionale e comunale a saldo dell’anno precedente,  anche l’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef per l’anno successivo d’imposta. L’acconto è pari al 30% dell’importo determinato applicando al reddito imponibile relativo all’anno di imposta 2008 l’aliquota deliberata dal Comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data dell’01/01/2009.


Inoltre i contribuenti anche per quest’anno sono tenuti a indicare, in appositi campi del quadro RB quello relativo ai fabbricati, l’ammontare dell’Ici dovuta per il 2008 relativamente a ciascun fabbricato dichiarato e il codice catastale del Comune ove è ubicato. Inoltre vanno indicati sempre nel quadro dei fabbricati quelli posseduti, ai quali sono venuti meno i requisiti di ruralità. 


 


ICI


Tutti i titolari di immobili nel 2009 sono chiamati alla cassa entro il 16 giugno 2009 per effettuare il pagamento dell’ICI come prima od unica rata per quest’anno. Il tributo comunale è dovuto da chi possiede fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato e a qualsiasi uso destinati. L’imposta è determinata applicando al valore di questi beni, l’aliquota fissata dal Comune per il 2009. I contribuenti possono pagare la prima rata 2009 sulla base dei dati storici del 2008, che deve essere pari al 50%  dell’Ici  dovuta nei dodici mesi dell’anno precedente. In caso di nuovi acquisti effettuati nel 2009, l’imposta è dovuta in proporzione alla quota e ai mesi dell’anno posseduti. Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione, entro il 16 giugno o in due rate di cui la prima entro il 16 giugno 2009 e la seconda entro il 16 dicembre 2009 a saldo ICI 2008. Per chi si dimentica di pagare entro il 16 giugno può farlo successivamente avvalendosi del ravvedimento che sarà breve se verrà eseguito entro i 30 giorni successivi, con sanzioni del 2,50% più interessi del 3% annuo; o lungo, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel quale è stata commessa la violazione, con sanzioni del 3% e interessi del 3% annuo.


Il versamento dell’ICI può essere effettuato, sia attraverso la compilazione dei bollettini postali, sia attraverso l’utilizzo del Modello F24.


Attenzione ricordiamo che a partire dall’anno 2008 è in vigore l’esenzione dal pagamento dell’ICI per le abitazioni principali, le relative pertinenze e per gli immobili dati in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta. Sono esclusi gli immobili accatastati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 considerati immobili di lusso sui quali i contribuenti dovranno continuare a pagare l’ICI. Anche gli immobili di interesse storico-artistico dovranno continuare a pagare l’imposta, anche se calcolata sulla minore delle tariffe d’estimo delle abitazioni site nella medesima zona censuaria.